Cromo esavalente nelle acque destinate al consumo umano

Il Decreto Ministeriale del 14/11/2016 introduce un valore limite sul contenuto di CROMO ESAVALENTE per le acque destinate al consumo umano.

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha emanato il decreto (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 12 del 16/01/2017) con il quale modifica il D.Lgs. 31/2001; quest’ultimo, in recepimento della Direttiva Comunitaria, definisce il profilo di qualità delle acque destinate al consumo umano, note anche come “acque potabili”.

La modifica suddetta prevede l’introduzione di un “valore limite” sul contenuto di CROMO ESAVALENTE pari a 10 μg/l. Tale valore è stato definito in adozione del “principio di precauzione” e sulla base delle misure recentemente adottate dal Regno Unito (sic).

Merita dare evidenza a quanto richiamato nelle premesse del Decreto, cioè che il cosiddetto “Codice dell’Ambiente” (D.Lgs. 152/2006) nella parte relativa alla qualità delle acque sotterranee definisce, per il parametro CROMO ESAVALENTE, una concentrazione soglia di contaminazione pari a 5 μg/l, “valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio”.

In sintesi quindi:

  • CROMO TOTALE: limite per acque sotterranee e acque destinate al consumo umano 50 μg/l
  • CROMO ESAVALENTE: limite per le acque sotterranee 5 μg/l
  • CROMO ESAVALENTE: limite per le acque destinate al consumo umano 10 μg/l

Il valore limite suddetto, per un elemento sicuramente pericoloso, classificato cancerogeno (IARC classe I) ma in passato raramente monitorato, pare difficilmente riscontrabile esaminando anche i dati di archivio a disposizione. Peraltro, oggi comunemente nei siti web dei gestori del Sistema Idrico Integrato, dove è possibile consultare i valori analitici dei parametri monitorati nelle acque destinate al consumo umano, tale parametro non compare nel set analitico di riferimento, anche se sono noti importanti episodi di contaminazione da Cromo Esavalente nella Pianura Padana.

Merita infine ricordare che responsabile della “salubrità” delle acque destinate al consumo umano è il titolare della distribuzione, cioè l’Ente erogatore che gestisce la rete idrica, fino al punto di consegna, cioè il contatore; oltre il contatore è il legale rappresentante dell’edificio o della struttura di stabilimento che deve prendersi carico del mantenimento dello standard qualitativo ai punti di somministrazione finale.

Invitiamo, quindi, tutti i soggetti potenzialmente coinvolti a contattarci.
Una semplice misura consentirà di tranquillizzarvi.

Per maggiori informazioni potete consultare il DECRETO 14 novembre 2016.

Laboratorio Lauricella